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Notizie dal Gruppo Banco Desio
29/03/2012 - Forum ABI Lab 2012 Stampa

La piattaforma Cedacri trionfatrice al Forum ABI Lab .

Al Forum ABI Lab i visitatori non solo hanno sperimentato direttamente l'innovatività di Front End Unico presso l'area dimostrativa, ma hanno anche potuto sentire dalla voce diretta di Banco Desio, uno degli istituti che ha già adottato la soluzione Cedacri, quali vantaggi la piattaforma ha permesso di ottenere.

Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link:
http://www.datamanager.it/news/abi-lab/la-soluzione-front-end-unico-di-cedacri-trionfa-al-forum-abi-lab-2012

 
23/02/2012 – Smarrimento assegni circolari Banco Desio Lazio Stampa

 

Si informa che in data 23 febbraio c.a. è stato riscontrato lo smarrimento dei seguenti titoli in bianco:


ASSEGNI CIRCOLARI
Quantità n. 40 – serie 23 dal numero 2300035921 al 2300035960 da 50.000,00 Euro cad.


Banco Desio Lazio S.p.A. invita pertanto tutti i possibili prenditori a non accettare da terzi i citati valori, anche se all’apparenza regolari.

 
08/02/2012 - Procedura fallimentare in corso in Olanda nei confronti della società Lehman Brothers Treasury Co. B.V – Acceleration Stampa

pdfIM 15000000000 del 20020821

pdfIM 18000000000 del 20030819

pdfIM 25000000000 del 20040818

pdfIM 45000000000 del 20050826

pdfIM 60000000000 del 20060908

pdfISIN XS0162289663 PS

pdfISIN XS0163559841 PS

pdfISIN XS0176153350 PS

pdfISIN XS0178969209 PS

pdfISIN XS0181945972 PS

pdfISIN XS0185655445 PS

pdfISIN XS0189294225 PS

pdfISIN XS0195431613 PS

pdfISIN XS0200284247 PS

pdfISIN XS0202417050 PS

pdfISIN XS0208459023 PS

pdfISIN XS0210782552 PS

pdfISIN XS0211093041 PS

pdfISIN XS0211814123 PS

pdfISIN XS0213416141 PS

pdfISIN XS0218304458 PS

pdfISIN XS0220704109 PS

pdfISIN XS0251416367 PS

pdfISIN XS0286535223 PS

pdfn.000237-31.01.2012

 
01/01/2012 - Riforma tassazione rendite finanziarie Stampa

pdf01/01/2012 - Riforma tassazione rendite finanziarie

 
29/12/2011 - Nuove disposizioni sull’utilizzo di contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore. Stampa

La Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione al Decreto Legge 201/2011 ha apportato alcune variazioni al regime di circolazione dei sottostanti strumenti:

Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore.

A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per p g p il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Assegni bancari, postali e circolari

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il cliente può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000 (vale a dire fino a 999,99 euro). In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto.

Libretti al portatore

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a euro 1.000.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000, esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Invitiamo pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie (che non possono comunque essere inferiori nel minimo all'importo di euro 3.000).
Nel caso di infrazioni che riguardano i libretti di deposito bancari al portatore presentanti un saldo inferiore a euro 3.000, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso.

Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

 

 
6/12/2011 - Nuove disposizioni sull’utilizzo di contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore. Stampa

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha apportato alcune variazioni al regime di circolazione dei sottostanti strumenti:

Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore.

A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Assegni bancari, postali e circolari.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il cliente può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000 (vale a dire fino a 999,99 euro). In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto.

Libretti al portatore.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a euro 1.000.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000, esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 dicembre 2011.

Invitiamo pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie (che non possono comunque essere inferiori nel minimo all’importo di euro 3.000).

Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

 
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