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22/07/2008 - Revisione normativa Stampa

1. Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 12.500 Euro devono recare l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilita';

2. I moduli di assegni bancari sono rilasciati da ciascuna banca muniti della clausola di non trasferibilita';

3. Ciascun cliente ha la possibilita'  di richiedere assegni bancari in forma libera versando una imposta di bollo di 1,50 Euro per ogni assegno;

4. Nel caso di girata di assegno libero non e' piu' necessario apporre il codice fiscale del girante;

5. Gli assegni all'ordine del traente ("a me medesimo" o "a me stesso" nello spazio del beneficiario) possono essere girati per l'incasso solo a una banca o alle Poste oppure versati sul proprio conto corrente.

 
 
     
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La Banconota 69 Marzo 2012

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