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lunedì 21 maggio 2012 Ore: 15:38
 
 
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RECLAMI


Per reclamo si intende ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione.

Se il Cliente intende presentare un reclamo scritto alla Banca, può:
  • inviarlo direttamente per posta ordinaria a:
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Rovagnati, 1
20832 – Desio (MB)

  • consegnarlo direttamente presso gli sportelli delle filiali ove il Cliente intrattiene rapporti;
  • trasmetterlo a mezzo fax al seguente numero: +39.0362.488201;

La Banca risponderà nei tempi più solleciti e comunque:
  • entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti, etc.);
  • entro 90 giorni, se il reclamo è relativo a servizi di investimento.

Se il reclamo risulterà fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà – per quanto prevedibili – i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.

Nel caso ritenesse invece di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione.

In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice il Cliente potrà rivolgersi:

1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
  • all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell'01.01.2007, nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
  • al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.
2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
  • all'Ombudsman-Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
  • alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, operativa dal 21 marzo 2011, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori;
  • al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.
In questa stessa sezione sono messi a disposizione della Clientela interessata la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario, dell'Ombudsman-Giurì Bancario, del Conciliatore BancarioFinanziario e della Camera di Conciliazione ed Arbitrato Consob; tutti questi documenti potranno anche essere richiesti presso ogni Filiale del Banco.
Sempre in questa sezione saranno inseriti eventuali futuri aggiornamenti regolamentari; ulteriori informazioni sono disponibili:
 
 
     
Guide informative

Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario

Guida dell'Ombudsman

Guida del Conciliatore Bancario Finanziario

Guida Informativa - Camera di conciliazione e arbitrato

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