Lunedì, 26 Novembre 2018 - 3:45pm

Sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in diverse regioni italiane a partire dal mese di ottobre 2018

Lunedì 26 Novembre 2018

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile con oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".

In particolare, tra le diverse disposizioni adottate si sottolineano quelle contenute nell'articolo 6 (Sospensione dei mutui), in cui è stabilito che: in ragione del grave disagio socio economico derivante dai recenti gravi eventi metereologici, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Inoltre, è previsto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informino i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° ottobre 2019 le rate in scadenza entro tale data, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Il testo integrale dell'Ordinanza è consultabile in allegato.

Ultima modifica 04/12/2018