Lunedì, 28 Gennaio 2019 - 5:00pm

AVVISO ai sensi dell'articolo 4 della Ocdpc n. 566 del 28 dicembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico nella provincia di Catania il 26 dicembre 2018.

Lunedì 28 Gennaio 2019

Con l'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile (G.U. n. 1 del 02-01-2019) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018" - all'art. 4 è stato previsto, per soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui stessi, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 (G.U n. 1 del 02-01-2019) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento. La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia tuttavia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. I mutuatari che, avendo i requisiti richiesti, intendano fruire dell’agevolazione, dovranno presentare, presso la Filiale o Dipendenza presso la quale è radicato il rapporto di mutuo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, una richiesta corredata da autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, precisando in quale forma richiedono l’applicazione della sospensione delle rate dei mutui, scegliendo fra le seguenti opzioni:

 

 1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;

 2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

o Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata, gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale

o Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale della rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/02/2019 (data assunta a titolo esemplificativo)

 

Data di pubblicazione del presente Avviso: 28/01/2019

Mutuo erogato il 20/12/2016

 Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,50%

Durata: 10 anni, scadenza 10/01/2027

Numero rate da rimborsare: 120

Periodicità rata: mensile Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 901,41 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/02/2019 Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 81.180,94 euro

Importo rata periodo sospensione: 101,47 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/02/2020) 901,41 euro

Scadenza finale mutuo: 10/01/2028

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Ultima modifica 28/01/2019