Mercoledì, 30 Gennaio 2019 - 4:15pm

Proroga dei termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli eventi sismici del 2012 e successivamente dall’alluvione del 2014

Mercoledì 30 Gennaio 2019

L’art.1, comma 987 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 — Supplemento Ordinativo n. 62, prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2- bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 ossia in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo nonché nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .

Comuni interessati:

  • comuni di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del D.L. 4/2014 (conv L. 50/2014): Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro;
  • comuni di cui all’art. 1 del D.L. 74/2012 (conv. L. 122/2012): comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;
  • comuni di cui all’art. 67-septies del D.L. 83/2012 (conv. L. 134/2012): Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dé Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.

 Soggetti legittimati:

la proroga della sospensione è disposta a favore dei soggetti richiedenti che abbiano residenza o sede legale o operativa nei comuni sopra individuati, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Durata della sospensione:

fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità degli immobili danneggiati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019

Termine per la presentazione della domanda di sospensione:

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso

Modalità di applicazione

I Clienti, aventi residenza o sede legale e/o operativa nei comuni sopra individuati possono richiedere la proroga della sospensione del pagamento delle rate fino al 31.12.2019, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi, esprimendo la relativa opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, con effetto dalla rata con decorrenza successiva alla data di richiesta, prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I Clienti che hanno optato per la proroga della sospensione potranno riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione, prendendo contatti con la Filiale di riferimento.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, la durata del finanziamento è allungata per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione.

La misura del tasso di interesse applicato è determinata sulla base di quanto previsto contrattualmente.

In caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto dal Documento tecnico relativo all’Accordo del dicembre 2009 tra Abi e le Associazioni dei consumatori.

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non sono dovuti ulteriori interessi sulle rate sospese oltre a quelli già corrisposti e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente.

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Ultima modifica 30/01/2019