Martedì 22 Luglio 2008
- Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 12.500 Euro devono recare l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilita';
- I moduli di assegni bancari sono rilasciati da ciascuna banca muniti della clausola di non trasferibilita';
- Ciascun cliente ha la possibilita' di richiedere assegni bancari in forma libera versando una imposta di bollo di 1,50 Euro per ogni assegno;
- Nel caso di girata di assegno libero non e' piu' necessario apporre il codice fiscale del girante;
- Gli assegni all'ordine del traente ("a me medesimo" o "a me stesso" nello spazio del beneficiario) possono essere girati per l'incasso solo a una banca o alle Poste oppure versati sul proprio conto corrente.
Ultima modifica 17/07/2014