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Sussiste inadempimento quando l'intermediario:

  • non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
  • non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
  • non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

  • ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
  • mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
  • mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.

Banco di Desio e della Brianza comunica di non aver adempiuto la seguente Decisione ABF:

  • n. 4487/25 con la quale l’ABF ha riconosciuto alla ricorrente il rimborso integrale dell’importo del bonifico effettuato
    tramite home banking e dalla stessa disconosciuto per non aver la banca assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 10,
    d.lgs. 11/2010, a norma del quale “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento
    è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata”. Nel reputare necessari ulteriori approfondimenti, la banca
    ritiene che sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella
    determinazione dell’evento fraudolento in eventuale sede giudiziaria ordinaria.

Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html

Sussiste inadempimento quando l'intermediario:

  • non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
  • non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
  • non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

  • ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso.
  • mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio.
  • mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.

Banco di Desio e della Brianza comunica di non aver adempiuto la seguente Decisione ABF:

n. 8456/24 con la quale l’ABF ha riconosciuto alla ricorrente il rimborso integrale dell’importo del bonifico effettuato tramite home banking e dalla stessa disconosciuto per non aver la banca assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 10, d.lgs. 11/2010, a norma del quale “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata”. Nel reputare necessari ulteriori approfondimenti, la banca ritiene che sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento in eventuale sede giudiziaria ordinaria.

Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html

Sussiste inadempimento quando l'intermediario:

  • non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
  • non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
  • non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

  • ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
    mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
  • mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.

Banco di Desio e della Brianza comunica di non aver adempiuto le seguenti Decisioni ABF: 6374/24 e n.7316/24 con le quali l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso integrale dell’importo dei bonifici effettuati tramite home banking e dagli stessi disconosciutiper non aver la banca assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 10, d.lgs. 11/2010, a norma del quale “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata”. Nel reputare necessari ulteriori approfondimenti, la banca ritiene che sussistano fondate argomentazioni giuridiche per una diversa attribuzione delle responsabilità nella determinazione dell’evento fraudolento in eventuale sede giudiziaria ordinaria.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html