In caso di controversie tra il Cliente e la Banca relativamente a operazioni e servizi bancari e finanziari, servizi e attività di investimento e di intermediazione assicurativa, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca con le seguenti modalità:
- compilando l'apposito form;
- inoltrarlo, tramite posta ordinaria indirizzata a:
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Rovagnati, 1
20832 - Desio (MB)
La Banca risponderà nei tempi più solleciti e comunque:
- 60 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo relativo alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, mutui e finanziamenti, servizi online), nonché ai servizi/attività di investimento e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- 45 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo relativo alla distribuzione di prodotti assicurativi diversi da quelli di cui al punto precedente;
- 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo relativo ai servizi di pagamento (ad es. bonifici, addebiti SEPA Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito).
Si precisa che, al ricevimento del reclamo l'Istituto provvederà ad inviare tempestivamente conferma dell'avvenuta presa in carico della contestazione, indicando i tempi di evasione come da normativa di settore.
Se il reclamo risulterà fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.
Nel caso ritenesse invece di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto, precisando le ragioni della sua decisione.
In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice il Cliente potrà rivolgersi:
- in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato non sia anteriore al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.
- in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): nel limite di 500.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.
- in caso di controversie inerenti l’attività di distribuzione assicurativa:
- all'Arbitro Assicurativo (AAS): se il fatto contestato non sia anteriore al terzo anno precedente alla data di presentazione del reclamo e se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, nel limite di:
- 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni (ad es. casa, salute, viaggi);
- 2.500 euro per richieste di risarcimento dirette da parte di terzi danneggiati;
senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
- Per le ipotesi di sottoscrizione di polizze abbinate a prodotti bancari il cliente potrà rivolgersi anche all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra indicate al punto 1).
- Restano esclusi dalla competenza dell'AAS e dell’IVASS, le controversie in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi emessi da imprese di assicurazione di cui all'art. 1 comma 1, lett. W-bis.3 del TUF (Polizze Ramo I rivalutabili e/o con partecipazione agli utili, polizze ramo III e V), per le quali vale invece la competenza della Consob e pertanto si applica la disciplina in materia di servizi e attività di investimento di cui in precedenza a punto 2).
- In tale ultimo caso la banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
In questa stessa sezione sono messi a disposizione della Clientela interessata la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario, dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, dell'Arbitro Assicurativo e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni; tutti questi documenti potranno anche essere richiesti presso ogni Filiale del Banco. Sempre in questa sezione saranno inseriti eventuali futuri aggiornamenti regolamentari.
Ulteriori informazioni sono disponibili: