Voluntary Disclosure, scelta obbligata e ineludibile

Il 30 novembre prossimo è il termine ultimo per mettersi in regola e aderire alla procedura di Voluntary Disclosure, disciplinata dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186

Ci sono ancora poche settimane - la data ultima è il prossimo 30 novembre - per individuare e affidarsi obbligatoriamente (ex-lege 15 dicembre 2014 n. 186) a un professionista idoneo per ricostruire la propria posizione fiscale inerente sia i capitali sia i patrimoni (mobiliari e immobiliari) illegalmente detenuti all’estero e/o mai dichiarati in Italia da cui derivino redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. 

Per “idoneità” del professionista intendiamo non solo la capacità e l’adeguatezza professionale ma anche - trattandosi di un procedimento di indubbia complessità rispetto al quale non tutti gli studi professionali si sono dichiarati attrezzati - la propria disponibilità. I professionisti, di fatto coinvolti, sembrano sempre più opporre serie difficoltà ad accogliere nuove richieste di adesione data sia la ristrettezza dei tempi residui a scadenza sia l’enorme quantità di pratiche e richieste di contribuenti già da essi prese in carico ma non ancora completamente assolte o evase. 

La causa di tale situazione è, tra l’altro, da imputarsi ai ritardi e alle dilazioni dei tempi di emanazione delle circolari e delle disposizioni interpretative della legge da parte delle Amministrazioni finanziarie (Agenzia delle Entrate) e alla tardiva emanazione di provvedimenti, quali il Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 128 sulla certezza del diritto, che si è dimostrato determinante per la scelta di aderire alla procedura da parte di diversi detentori di grandi patrimoni. 

D’altro canto, le banche estere in generale (e, pare, quelle olandesi e quelle svizzere con particolare zelo!), hanno già iniziato ad aderire concretamente alle richieste avanzate dalle Amministrazioni finanziarie dei diversi Paesi europei, tendenti a conoscere gli elenchi dei correntisti e dei rispettivi contribuenti che hanno conti esteri non ancora regolarizzati o per i quali non risulti avanzata una richiesta di regolarizzazione a partire dalle date di sottoscrizione dei rispettivi accordi di reciproca informazione (23 febbraio 2015 per la Svizzera, 26 febbraio per il Liechtenstein, 2 marzo 2015 per il Principato di Monaco).

L’Amministrazione finanziaria in tal modo incalza severamente i contribuenti pigri, distratti o, peggio, negligenti che forse sembrano non avere ancora ben presenti le gravissime conseguenze e responsabilità civili e penali che si accollano trascurando o non rispettando i termini di questo ineludibile adempimento, per gli enormi rischi sia di natura patrimoniale sia di status giuridico connesso al nuovo reato penale di auto riciclaggio. Si deve tenere ben presente che, con la caduta del segreto bancario, l’atteggiamento degli stessi istituti di credito degli ex paradisi fiscali è radicalmente cambiato al punto da arrivare a bloccare, in nome della trasparenza, le posizioni in essere presso le stesse banche fintanto che il cliente non abbia provveduto alla loro regolarizzazione.

In questo panorama si esaltano ancora di più l’interesse concreto ed il ruolo delle banche e delle istituzioni finanziarie estere depositarie o intestatarie delle consistenze patrimoniali illegalmente detenute. Si tratta pertanto di sensibilizzare maggiormente e far comprendere in maniera più incisiva l’urgenza e la reale opportunità di aderire prontamente alla procedura di regolarizzazione. D’altro canto, in questa fase così incalzante e per certi versi così complessa nell’apprezzamento o nella stima-valutazione dei costi del processo di regolarizzazione, si tratta di assistere o coadiuvare i contribuenti anche attraverso l’apporto di figure giuridiche collaterali alla procedura di disclosure quali le banche e le società fiduciarie che possono supportare il contribuente e il professionista sia nella fase di predisposizione della procedura sia, successivamente, per la gestione fiscale di quanto regolarizzato. 

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Ultima modifica 05/02/2016