Il bail-in, cosa è e come si applica

Il bail-in, cosa è e come si applica

Da questo gennaio sono cambiate le regole che consentono al sistema bancario e alle parti interessate di gestire l’eventuale crisi di un’azienda di credito

A partire dal gennaio 2016, l’eventuale crisi di una banca in Europa potrà essere anche risolta con un nuovo meccanismo detto bail-in (letteralmente: salvataggio interno): il salvataggio dell’istituto di credito non avverrà più con soldi pubblici dello Stato e delle banche centrali bensì attraverso la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti della banca in misura sufficiente a risolvere la sua crisi.
 

Le nuove regole europee - La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) attribuisce alle banche centrali (nel caso italiano la Banca d’Italia) e alla Banca Centrale Europea il ruolo di “autorità di risoluzione” con poteri per pianificare la gestione delle crisi bancarie e intervenire in tempo per limitare danni al sistema.
 

Le ragioni delle nuove regole - Fino al dicembre 2015: le banche erano in regime di bail out e le garanzie in caso di fallimento erano prestate dagli istituti bancari centrali degli stati e dalla BCE, quindi dai contribuenti. La BCE stima che, nel periodo 2008-2014, i costi dei salvataggi a carico degli Stati europei abbiano raggiunto € 800 miliardi, pari all’8% del Pil di tutta l’Eurozona. Secondo i dati Eurostat, a fine 2013 gli aiuti avevano fatto lievitare il debito pubblico di circa 250 miliardi di euro nella sola Germania. 
 

Cosa cambia per il pubblico - Le regole europee sono state introdotte perché si consentisse un eventuale rimedio a una grave crisi bancaria partendo da un nuovo presupposto: il costo della crisi deve essere sostenuto principalmente all’interno della banca stessa, come accade per le altre tipologie di imprese. Sono state innanzitutto rafforzate le misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza di segnali negativi. Tra le misure spicca la predisposizione di un dettagliato piano di risanamento che prevede cosa una banca deve fare in caso di eventi avversi. Se nonostante il rafforzamento delle attività di controllo, la crisi di una banca dovesse comunque manifestarsi, le autorità avranno a disposizione un insieme di misure calibrato in funzione della gravità della situazione che prevede quale ultima istanza la via della procedura di “risoluzione”. Questa consiste in un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle autorità per risanare il più rapidamente possibile la situazione. Il bail-in rientra in queste misure.
 

Nel dettaglio, il bail-in prevede che gli azionisti, e in casi particolarmente gravi anche altri investitori e i titolari di conti oltre gli € 100.000, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi dell’istituto nel caso in cui questo possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e finanziario. I titoli finanziari dell’istituto potrebbero subire una riduzione anche totale oppure la conversione in azioni delle obbligazioni. 
 

A quali strumenti bancari si applica il bail-in? - Un principio di base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore e per primo all’eventuale azione di risanamento. Con questo sistema gli azionisti sono i primi a intervenire. Solo a seguire e solo se il contributo degli azionisti non fosse sufficiente, saranno chiamati a contribuire coloro che detengono categorie di strumenti secondo un prefissato schema di priorità di intervento, in ordine di precedenza di utilizzo: 1 - azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale; 2 - i titoli subordinati senza garanzia: 3 - i crediti non garantiti: 4 - i depositi superiori a € 100.000 delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese per la parte eccedente gli € 100.000.
 

In caso di bail-in, i depositi sotto i € 100.000 continuano a essere tutelati dai fondi di garanzia dei depositi del fondo interbancario tra tutte le banche operanti in una nazione. La garanzia riguarda oltre ai conti correnti, i conti deposito anche vincolati, i libretti di risparmio e gli assegni circolari. I depositi oltre € 100.000 non sono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo nel caso in cui il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi non fosse sufficiente a risanare la banca. 

La garanzia del fondo non riguarda il singolo conto ma è stabilita per ogni depositante e per banca. Ad esempio: in caso di un conto corrente cointestato a due persone, l’importo resta garantito e pari a € 200.000 mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque pari a € 100.000.  Oltre ai depositi fino a € 100.000, sono esclusi dal bail-in le obbligazioni bancarie garantite, i titoli di deposito in conto titoli non emessi dalla banca coinvolta nel bail-in, le disponibilità della clientela in custodia presso la banca (ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza), i debiti delle banche verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali. Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione fatta di volta in volta delle autorità di risoluzione. Il bail-in si applica anche a strumenti finanziari sottoscritti prima del 1° gennaio 2016.
 

Solidità ed affidabilità delle banche - Le novità introdotte dal “bail in” inducono opportune riflessioni sullo “stato di salute” e “solidità” di un’azienda di credito. “Stato di salute” e “solidità” che – frutto di una sana, prudente ed efficiente gestione – sono, fra l’altro, presi in considerazione dalle Autorità di Vigilanza (Banca Centrale Europea e Banca d’Italia) nel momento in cui assegnano i coefficienti – variabili da banca a banca - indicativi del patrimonio minimo necessario per svolgere l’attività.  Per il Gruppo Banco Desio, a comprova della propria solidità patrimoniale, i principali indici evidenziano :

  • Common Equity Tier 1 Ratio 10,6 % (contro un 7 % minimo richiesto dalle Autorità di Vigilanza)
  • Tier 1 Ratio 10,8 % (contro un minimo richiesto dell’ 8,5%)
  • Total Capital Ratio 13,2 % (contro un minimo richiesto del 10,5%)

(Dati al 30 settembre 2015 - ultima rilevazione disponibile - resa nota al Mercato il 27 novembre scorso tramite comunicato stampa.)

Dal confronto tra il valore effettivo di ciascun ratio rispetto al dato di requisito minimo richiesto dalla Banca Centrale Europea emerge un differenziale (cosiddetto “buffer srep”)  tra i più alti del sistema bancario italiano, qualificando,  in termini di patrimonializzazione, il Gruppo Banco Desio tra i “virtuosi”  del sistema. Da evidenziare, in particolar modo, il buffer srep con il Common Equity Tier 1 (Cet1 ), il ratio che rapportando il patrimonio netto (capitale sociale più riserve) ai rischi assunti, identifica, come noto, il capitale di miglior “qualità” di una banca. 

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Ultima modifica 25/02/2016